Art. 2 · Obiettivo specifico

Art. 2

Obiettivo specifico

In vigore dal 24 giu 2021
Obiettivo specifico In conformità dell', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce al singolo obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.
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