Art. 13 · Rettifiche finanziarie

Art. 13

Rettifiche finanziarie

In vigore dal 24 giu 2021
Rettifiche finanziarie Sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma, la Commissione può operare rettifiche finanziarie in conformità dell'articolo 104 del regolamento (UE) 2021/1060 laddove sia stato raggiunto meno del 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output. Le rettifiche finanziarie sono proporzionali ai risultati e non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, a cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1056:oj#art-13