Art. 1
In vigore dal 24 giu 2021
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1).
All', sono aggiunti i punti seguenti:
«7. “beni e tecnologie a duplice uso”: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*);
8.
“servizi di investimento”: i servizi e le attività seguenti:
i)
ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
ii)
esecuzione di ordini per conto di clienti;
iii)
negoziazione per conto proprio;
iv)
gestione del portafoglio;
v)
consulenza in materia di investimenti;
vi)
assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
vii)
collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
viii)
qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
9.
“valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:
i)
azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
ii)
obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,
iii)
qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari;
10. “strumenti del mercato monetario”: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;
11. “ente creditizio”: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.
(*) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1);»
"
2.
All'articolo 1 bis, i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.
3.
All'articolo 1 ter, i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.
4.
Sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 1 quater
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato IV, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata sui siti web elencati nell'allegato II.
2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato II, non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione siano destinati a fini di repressione da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie bielorussi, o di qualsiasi persona fisica o giuridica o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.
3. L'allegato IV elenca le apparecchiature, le tecnologie o i software destinati principalmente ad essere utilizzati per il controllo o l'intercettazione delle comunicazioni via Internet o telefoniche.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.
Articolo 1 quinquies
1. A meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, il cui sito web è elencato nell'allegato II, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 1 quater, paragrafo 2, è vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato IV, all'installazione, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato IV o alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato IV;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software di cui all'allegato IV a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, o per uso in Bielorussia;
c)
fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie della Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per «servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet» si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato IV, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.
Articolo 1 sexies
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.
Qualora gli utenti finali siano le forze militari bielorusse, si considera che tutti i beni e le tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare.
2. Nel decidere se accordare o meno un'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 428/2009, le autorità competenti evitano di concedere autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che l'utente finale possa essere militare o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.
Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto concluso anteriormente al 25 giugno 2021, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.
Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.
Articolo 1 septies
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Bielorussia elencati nell'allegato V del presente regolamento.
2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Bielorussia elencati nell'allegato V;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Bielorussia elencati nell'allegato V.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, e la prestazione dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle esportazioni, alle vendite, alle forniture o ai trasferimenti di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa fornitura di assistenza tecnica o finanziaria, per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari civili esistenti, per uso non militare o per utilizzatori finali non militari.
Articolo 1 octies
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, i beni elencati nell'allegato VI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. L'allegato VI comprende i prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
nonies
1. È vietato:
a)
importare nell'Unione i prodotti petroliferi elencati nell'allegato VII se:
i)
sono originari della Bielorussia; o
ii)
sono stati esportati dalla Bielorussia;
b)
acquistare prodotti petrolchimici situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
c)
trasportare prodotti petrolchimici originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
d)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c);
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Bielorussia di prodotti petroliferi necessari per soddisfare le esigenze essenziali dell'acquirente in Bielorussia o di progetti umanitari in Bielorussia.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
Articolo 1 decies
1. È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente i prodotti di cloruro di potassio («potassa») di cui all'allegato VIII dalla Bielorussia, anche se non originari della Bielorussia.
2. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
undecies
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 29 giugno 2021 da:
a)
la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese e agenzie;
b)
un ente creditizio o un altro ente principale stabilito in Bielorussia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o giugno 2021, elencato nell'allegato IX;
c)
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato IX; o
d)
una persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente articolo o elencata nell'allegato IX.
duodecies
1. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per la concessione di nuovi prestiti o crediti con una scadenza superiore a 90 giorni, dopo il 29 giugno 2021, a favore di:
a)
la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese e agenzie o
b)
un ente creditizio o un altro ente principale stabilito in Bielorussia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o giugno 2021, elencato nell'allegato IX; o
c)
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato IX; o
d)
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera c).
2. Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione di contratti di esportazione o di importazione.
3. L'autorità competente di uno Stato membro può inoltre accordare, alle condizioni che ritiene appropriate, un'autorizzazione a concedere o a essere parte di prestiti o crediti di cui al paragrafo 1 se ha accertato che:
i)
le attività in questione mirano a fornire sostegno alla popolazione civile bielorussa, quali l'assistenza umanitaria, i progetti ambientali e la sicurezza nucleare o il prestito o il credito è necessario per conformarsi all'obbligo di riserva legale o regolamentare o a obblighi analoghi per soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per gli enti finanziari in Bielorussia che sono controllati a maggioranza da istituzioni finanziarie dell'Unione; e
ii)
le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'.
Quando applicano le condizioni a norma dei punti i) e iii) del paragrafo 3, l'autorità competente richiede adeguate informazioni riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti delle attività in questione.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dall'autorizzazione.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso anteriormente al 25 giugno 2021 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
tutti i termini e le condizioni di tali utilizzi o esborsi:
i)
sono stati concordati prima del 25 giugno 2021; e
ii)
non sono stati modificati in tale data o in una successiva; e
b)
anteriormente al 25 giugno 2021 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto. I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.
Articolo 1 terdecies
È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione a:
i)
al governo della Bielorussia, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o
ii)
a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i).
Articolo 1 quaterdecies
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui agli articoli 1 quater, 1 quiquies, 1 sexies, 1 septies, 1 octies, 1 nonies, 1 decies, 1 undecies, 1 duodecies e 1 terdecies.
quindecies
In aggiunta ai divieti di cui all' undecies, la Banca europea per gli investimenti (BEI):
a)
non effettua erogazioni o pagamenti nell'ambito di accordi esistenti conclusi tra la Repubblica di Bielorussia o qualsiasi sua autorità pubblica e la BEI o connessi agli stessi; e
b)
sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti finanziati nell'ambito degli accordi di cui alla lettera a), e che devono essere eseguiti in Bielorussia a beneficio diretto e indiretto della Repubblica di Bielorussia o di qualsiasi sua autorità pubblica.»
5.
L'allegato III è modificato come indicato nell'allegato I del presente regolamento.
6.
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006 è soppresso e sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
7.
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006 è soppresso e sostituito dall'allegato III del presente regolamento.
8.
Gli allegati IV, V, VI, VII del presente regolamento sono aggiunti come allegati VI, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 765/2006.
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