Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 giu 2021
L’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.»; b) al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Nel caso di più di tre animali non accertati o di bovini, ovini e caprini non accertati che non possono essere identificati individualmente con i mezzi previsti dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali, l’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l’anno di domanda considerato è ridotto:».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2021:1418:oj#art-1