Art. 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637
In vigore dal 22 giu 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è inserito il seguente articolo 6 bis:
«Articolo 6 bis
Informativa sugli indicatori dell’importanza sistemica a livello mondiale
1. I G-SII pubblicano le informazioni sui valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio di cui all’articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello uniforme di informativa di cui all’articolo 434 bis del predetto regolamento che è impiegato per la raccolta dei valori degli indicatori da parte delle autorità interessate, come stabilito all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, ad eccezione dei dati accessori e delle voci per memoria raccolti conformemente a tale articolo.
2. I G-SII pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella relazione nell’ambito del terzo pilastro di fine esercizio. Essi ripubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella loro prima relazione nell’ambito del terzo pilastro successiva alla presentazione definitiva dei valori degli indicatori alle autorità interessate, qualora i dati presentati siano diversi da quelli indicati nella relazione nell’ambito del terzo pilastro di fine esercizio.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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