Art. 1
In vigore dal 18 giu 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è così modificato:
(1)
all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), l’ultima frase è soppressa;
(2)
all’articolo 14, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando i pagamenti che deve effettuare la Commissione danno luogo in uno Stato membro ad un importo negativo, le deduzioni in eccesso sono riportate ai mesi successivi.»;
(3)
all’articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri trasmettono alla Commissione due volte all’anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR nell’esercizio finanziario in corso. Tali previsioni indicano separatamente gli importi previsti per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Inoltre, gli Stati membri trasmettono una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l’esercizio finanziario successivo.
(*1) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).»;"
(4)
all’articolo 22, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli organismi pagatori redigono dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Per ciascuna misura di sviluppo rurale, gli organismi pagatori specificano in una dichiarazione di spesa l’importo di cui all’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l’importo di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, dello stesso regolamento.»;
(5)
all’articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo il massimale di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quando il cumulo del contributo dell’Unione versato al programma di sviluppo rurale supera il totale programmato per una data misura di sviluppo rurale, l’importo da pagare è ridotto come segue:
a)
per le risorse nell’ambito del FEASR, escluse le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’importo è ridotto all’importo programmato per tale misura nell’ambito del FEASR, senza le risorse aggiuntive;
b)
per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’importo è ridotto all’importo programmato per tale misura nell’ambito delle risorse aggiuntive.
Ogni contributo dell’Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia accettato.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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