Art. 2
In vigore dal 16 giu 2021
1. Il chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 7 gennaio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina, prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina, prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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