Art. 9 · Specifiche tecniche

Art. 9

Specifiche tecniche

In vigore dal 14 giu 2021
Specifiche tecniche 1.   Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del quadro di fiducia istituito dal presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti le specifiche tecniche e le norme per: a) rilasciare e verificare in modo sicuro i certificati di cui all', paragrafo 1; b) garantire la sicurezza dei dati personali, tenendo conto della loro natura; c) compilare i certificati di cui all', paragrafo 1, compreso il sistema di codificazione e qualsiasi altro elemento pertinente; d) stabilire la struttura comune dell'identificativo univoco del certificato; e) creare un codice a barre valido, sicuro e interoperabile; f) adoperarsi per garantire l'interoperabilità con le norme e i sistemi tecnologici internazionali; g) ripartire le responsabilità tra i titolari del trattamento e per quanto riguarda i responsabili del trattamento, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, capo IV; h) garantire che le persone con disabilità possano accedere alle informazioni in formato leggibile all'uomo contenute nel certificato digitale e nel certificato cartaceo, conformemente ai requisiti in materia di accessibilità contemplati nel diritto dell'Unione. 2.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, in particolare per garantire l'attuazione tempestiva del quadro di fiducia, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. Gli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente paragrafo restano in vigore per il periodo di applicazione del presente regolamento.
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