Art. 8 · Condizioni tecniche e modalità per lo scambio di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri per quanto riguarda gli equini

Art. 8

Condizioni tecniche e modalità per lo scambio di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri per quanto riguarda gli equini

In vigore dal 10 giu 2021
Condizioni tecniche e modalità per lo scambio di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri per quanto riguarda gli equini 1.   Qualora gli Stati membri decidano, conformemente all’articolo 108, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, di scambiare gli estremi di identificazione degli equini contenuti nelle loro basi dati informatizzate direttamente con le corrispondenti basi dati informatizzate di altri Stati membri, le informazioni di cui all’articolo 64, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 sono scambiate come dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri nel formato XML Schema Definition (XSD) messo a disposizione dalla Commissione sulla base delle norme pertinenti di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. 2.   L’autorità competente responsabile dello stabilimento in cui l’equino in questione è stato spostato per risiedervi abitualmente può richiedere all’autorità competente dello stabilimento di origine le informazioni di cui al paragrafo 1 e ogni trasmissione riporta una marcatura temporale.
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