Art. 7 · Modalità di funzionamento delle basi dati informatizzate degli equini e accesso ai dati in esse contenuti

Art. 7

Modalità di funzionamento delle basi dati informatizzate degli equini e accesso ai dati in esse contenuti

In vigore dal 10 giu 2021
Modalità di funzionamento delle basi dati informatizzate degli equini e accesso ai dati in esse contenuti 1.   Gli Stati membri attuano misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare che le basi dati informatizzate continuino a funzionare in caso di potenziali perturbazioni come pure per garantire la sicurezza, la protezione, l’integrità e l’autenticità delle informazioni registrate nelle basi dati informatizzate. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, su loro richiesta, gli operatori di stabilimenti, per quanto riguarda gli equini detenuti nei loro stabilimenti, gli operatori di equini, per quanto riguarda i loro animali, e gli operatori di macelli, per quanto riguarda gli equini presentati ai loro macelli ai fini della macellazione, dispongano almeno dell’accesso gratuito in sola lettura alle seguenti informazioni contenute nella base dati informatizzata relativamente agli equini di cui sopra: a) il codice unico di cui all’, paragrafo 2; b) se disponibile, il codice di identificazione dell’animale di cui all’allegato I, parte 1, punto 1, o parte 2, punto 2, e indicato dai mezzi fisici di identificazione di cui all’allegato III, lettere a), b), c), e) o f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; c) lo status dell’equino, come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione. 3.   Gli Stati membri forniscono alle autorità competenti e agli organismi delegati l’accesso in lettura e scrittura alla base dati informatizzata ai fini dell’inserimento degli estremi di identificazione degli equini o dello scambio di dati tra la base dati informatizzata e le basi dati gestite dagli organismi delegati. 4.   Gli Stati membri forniscono alle autorità competenti di altri Stati membri o, ove applicabile, agli organismi delegati di tali altri Stati membri elencati conformemente all’, paragrafo 1, l’accesso gratuito in sola lettura alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), contenute nelle loro basi dati informatizzate per gli equini abitualmente detenuti nel loro territorio. 5.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono concedere agli operatori di equini di cui all’articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 e ai veterinari responsabili l’accesso in lettura e scrittura a serie di dati pertinenti presenti nella base dati informatizzata, purché sia garantita la protezione dei dati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
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