Art. 5
Assegnazione di un codice alla base dati informatizzata e alle basi dati degli organismi delegati
In vigore dal 10 giu 2021
Assegnazione di un codice alla base dati informatizzata e alle basi dati degli organismi delegati
1. L’autorità competente assegna un codice alla base dati informatizzata e, ove applicabile, a ciascuna delle basi dati istituite nel quadro della base dati informatizzata dagli organismi delegati, dagli enti selezionatori e dalle organizzazioni e associazioni di cui all’, punto 5), lettera b), che registrano gli estremi di identificazione degli equini.
2. Il codice di cui al paragrafo 1 è compatibile con il sistema di codifica dell’UELN ed è composto da un codice a sei caratteri, per la base dati informatizzata e ciascuna base dati istituita nel quadro della base dati informatizzata, comprendente:
a)
tre caratteri per il codice numerico ISO 3166 del paese;
b)
tre caratteri alfanumerici per la base dati.
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