Art. 45 · Norme relative al certificato zootecnico come parte integrante del documento unico di identificazione a vita degli equini riproduttori di razza pura

Art. 45

Norme relative al certificato zootecnico come parte integrante del documento unico di identificazione a vita degli equini riproduttori di razza pura

In vigore dal 10 giu 2021
Norme relative al certificato zootecnico come parte integrante del documento unico di identificazione a vita degli equini riproduttori di razza pura 1.   Le informazioni richieste per compilare le parti I e II del certificato zootecnico di cui alla sezione V del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento sono fornite dall’ente selezionatore o dall’organismo di allevamento che ha istituito un libro genealogico in cui l’equino riproduttore di razza pura è iscritto o idoneo a essere iscritto. 2.   Le parti I e II del certificato zootecnico di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940 figurano nel documento unico di identificazione a vita o in un duplicato del documento di identificazione degli animali riproduttori di razza pura della specie equina e sono conformi ai seguenti criteri: a) la parte I del certificato zootecnico di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940 è la sezione V del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento; b) la parte II del certificato zootecnico di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940: i) fa parte della sezione di cui alla lettera a), nel qual caso deve essere prevista più di una pagina per detta parte II per gli aggiornamenti delle informazioni; o ii) previo consenso dell’autorità zootecnica conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012, è allegata al documento unico di identificazione a vita, nel qual caso è collegata alla parte I di cui alla lettera a) del presente paragrafo tramite l’indicazione del codice unico attribuito all’animale conformemente all’ del presente regolamento o del numero unico di identificazione a vita attribuito all’animale prima della data di applicazione del presente regolamento. 3.   Un documento unico di identificazione a vita rilasciato nel formato esteso conserva la propria validità se comprende una pagina aggiuntiva che contiene il nome dell’ente selezionatore di rilascio, la razza e la sezione supplementare, nonché il numero del libro genealogico e ulteriori informazioni pertinenti su un equino registrato in una sezione supplementare di un libro genealogico istituito o tenuto dall’ente selezionatore di rilascio che realizza il suo programma genetico approvato conformemente all’ o all’ del regolamento (UE) 2016/1012. La pagina aggiuntiva è in un formato che non può essere confuso con la sezione V del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento e non interferisce con l’ordine delle sezioni in esso contenute.
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