Art. 42
Identificazione ad hoc degli equini in caso di indicazione medica
In vigore dal 10 giu 2021
Identificazione ad hoc degli equini in caso di indicazione medica
1. Qualora un’indicazione riguardante un equino non identificato conformemente all’articolo 58, all’articolo 67 o all’articolo 68 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 richieda un trattamento con un medicinale somministrato conformemente all’articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, o contenente una sostanza inclusa nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, l’equino è considerato identificato ai fini dell’articolo 112, paragrafo 4, o dell’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6, purché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Il veterinario responsabile, prima della somministrazione del medicinale di cui al paragrafo 1 o immediatamente dopo la somministrazione se l’animale è in pericolo di vita:
a)
identifica l’equino in loco mediante l’impianto di un transponder iniettabile nell’animale o mediante l’applicazione di un altro mezzo fisico di identificazione degli animali terrestri detenuti di cui all’allegato III, lettere a), b), c) o f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e compila il modulo di identificazione con i dati di cui alla sezione I, parti A e B, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento;
b)
esclude definitivamente l’equino dalla macellazione per il consumo umano inserendo la voce appropriata nel modulo di identificazione.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, l’esclusione dell’equino dalla macellazione per il consumo umano non è richiesta se sussistono le seguenti condizioni:
a)
il medicinale contenente una sostanza essenziale inclusa nell’elenco di sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione è somministrato a un equino non identificato di età inferiore a 12 mesi;
b)
la data dell’ultima somministrazione del medicinale contenente la sostanza essenziale inclusa nell’elenco di sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione è registrata nel modulo di identificazione dell’equino.
4. Dopo che le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono state ultimate e il trattamento è stato somministrato, il veterinario responsabile rilascia il modulo di identificazione compilato e firmato e lo consegna all’operatore dell’equino.
5. Una volta presentato il modulo di identificazione di cui al paragrafo 4 ed entro sette giorni dalla data della sua compilazione, l’operatore dell’equino chiede all’autorità competente o, ove applicabile, all’organismo delegato
a)
di rilasciare
i)
un documento unico di identificazione a vita conformemente all’, paragrafo 3, nel caso in cui l’equino non identificato abbia un’età inferiore a 12 mesi; o
ii)
un duplicato del documento di identificazione conformemente all’ o un documento di identificazione sostitutivo conformemente all’; e
b)
di registrare nella base dati informatizzata l’esclusione dalla macellazione per il consumo umano o il divieto di macellazione per almeno sei mesi, a seconda del trattamento con medicinali somministrato.
6. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono adottare misure per garantire che, entro sette giorni dalla data della firma del modulo di identificazione di cui al paragrafo 4, il veterinario responsabile
a)
fornisca il modulo di identificazione all’autorità competente o, ove applicabile, all’organismo delegato; o
b)
inserisca le informazioni direttamente nella base dati informatizzata, qualora abbia ottenuto l’accesso conformemente all’, paragrafo 5.
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