Art. 40
Obblighi dei veterinari in relazione alla documentazione dello status di un equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione nei documenti provvisori
In vigore dal 10 giu 2021
Obblighi dei veterinari in relazione alla documentazione dello status di un equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione nei documenti provvisori
1. Qualora un’indicazione riguardante un equino identificato mediante un documento di identificazione provvisorio richieda un trattamento con un medicinale veterinario autorizzato conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, o con un medicinale somministrato conformemente all’articolo 112, paragrafo 4, del medesimo regolamento, o contenente una sostanza inclusa nell’elenco di sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, il veterinario responsabile, prima di somministrare il medicinale:
a)
verifica l’identità dell’equino sulla base delle informazioni fornite nel documento di identificazione provvisorio;
b)
qualora abbia ottenuto l’accesso alla base dati informatizzata, verifica lo status come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione nel documento di identificazione provvisorio e nella base dati informatizzata;
c)
qualora l’equino non sia già escluso dalla macellazione per il consumo umano, inserisce le informazioni richieste nel documento di identificazione provvisorio con il modulo di cui all’, paragrafo 2, al fine di:
i)
escludere definitivamente l’equino dalla macellazione per il consumo umano prima della somministrazione di un medicinale conformemente all’articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6; o
ii)
registrare la data dell’ultima somministrazione dei medicinali e le sostanze essenziali incorporate nel medicinale prima della somministrazione di un medicinale contenente una sostanza inclusa nell’elenco di sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione.
2. Dopo che le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono state ultimate, il veterinario responsabile:
a)
fornisce il documento provvisorio modificato all’operatore dell’equino;
b)
presenta senza indugio, e comunque entro sette giorni dalla data della sua compilazione, una copia del documento di identificazione provvisorio modificato all’autorità competente che è in possesso del documento unico di identificazione a vita conformemente all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 affinché quest’ultima possa adattare il documento unico di identificazione a vita e registrare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i) o punto ii), del presente articolo nella base dati informatizzata.
3. Il paragrafo 2, lettera b), del presente articolo non si applica se il veterinario responsabile ha ottenuto l’accesso diretto alla base dati informatizzata per inserire le informazioni relative all’esclusione dell’equino dallo status di animale destinato alla macellazione per il consumo umano o relative al fatto che gli animali non devono essere macellati per un periodo di sei mesi dalla data di somministrazione del medicinale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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