Art. 4
Informazioni relative alle autorità competenti e agli organismi delegati che rilasciano documenti unici di identificazione a vita degli equini
In vigore dal 10 giu 2021
Informazioni relative alle autorità competenti e agli organismi delegati che rilasciano documenti unici di identificazione a vita degli equini
1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle autorità competenti e, ove applicabile, degli organismi delegati responsabili del rilascio dei documenti unici di identificazione a vita degli equini e mettono tale elenco a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico su un sito web istituito dall’autorità competente.
2. L’elenco di cui al paragrafo 1:
a)
include i dati di contatto necessari per soddisfare le prescrizioni di cui agli ;
b)
è sufficientemente comprensibile per chi non è di madrelingua e direttamente accessibile attraverso il link fornito alla Commissione conformemente al paragrafo 3, che è mantenuto sempre attivo.
3. Al fine di aiutare gli Stati membri a mettere a disposizione gli elenchi aggiornati di cui al paragrafo 1, la Commissione crea un sito web per il quale ogni Stato membro fornisce un link diretto alle informazioni prescritte figuranti sul sito web di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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