Art. 39 · Obblighi del veterinario responsabile in relazione alla documentazione dello status di un equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione nel documento unico di identificazione a vita

Art. 39

Obblighi del veterinario responsabile in relazione alla documentazione dello status di un equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione nel documento unico di identificazione a vita

In vigore dal 10 giu 2021
Obblighi del veterinario responsabile in relazione alla documentazione dello status di un equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione nel documento unico di identificazione a vita 1.   Prima di qualsiasi trattamento con un medicinale veterinario autorizzato conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, o con un medicinale somministrato conformemente all’articolo 112, paragrafo 4, del medesimo regolamento, o contenente una sostanza inclusa nell’elenco di sostanze stabilito conformemente all’articolo 115, paragrafo 5, del medesimo regolamento, il veterinario responsabile accerta lo status dell’animale come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione, che è documentato nel documento unico di identificazione a vita e, qualora abbia ottenuto l’accesso, nella base dati informatizzata. 2.   Qualora un’indicazione riguardante un equino destinato alla macellazione per il consumo umano richieda la somministrazione di un medicinale conformemente all’articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6 e l’operatore abbia accettato tale trattamento per conto del proprietario, il veterinario responsabile provvede affinché l’equino in questione, prima del trattamento, sia irrevocabilmente dichiarato come non destinato alla macellazione per il consumo umano compilando e firmando la sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento. 3.   Qualora un’indicazione riguardante un equino destinato alla macellazione per il consumo umano richieda la somministrazione di un medicinale contenente una sostanza inclusa nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione e l’operatore abbia accettato tale trattamento per conto del proprietario, il veterinario responsabile inserisce le informazioni richieste sul medicinale contenente tali sostanze nella sezione II, parte III, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento. Il veterinario responsabile appone la data dell’ultima somministrazione di tale medicinale, come prescritto, e informa l’operatore della data alla quale scadrà il tempo di attesa di sei mesi.
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