Art. 38 · Esclusione di un equino dalla macellazione per il consumo umano e ritardo di tale macellazione

Art. 38

Esclusione di un equino dalla macellazione per il consumo umano e ritardo di tale macellazione

In vigore dal 10 giu 2021
Esclusione di un equino dalla macellazione per il consumo umano e ritardo di tale macellazione 1.   Gli equini sono considerati destinati alla macellazione per il consumo umano tranne qualora siano irrevocabilmente esclusi da tale macellazione mediante la compilazione e la firma della voce corrispondente nella sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, da parte: a) del veterinario responsabile prima di un trattamento conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento; o b) dall’autorità competente: i) in caso di rilascio di un nuovo documento unico di identificazione a vita conformemente all’, paragrafo 3, per un equino la cui precedente esclusione dalla macellazione per il consumo umano era stata registrata nel documento unico di identificazione a vita o nella base dati informatizzata; ii) in caso di rilascio di un duplicato del documento unico di identificazione a vita conformemente all’ o di un documento unico di identificazione a vita sostitutivo conformemente all’; iii) in caso di equini entrati nell’Unione da un paese terzo o territorio non elencato per gli equini nell’allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione, o per i quali l’attestato di sanità pubblica di cui al punto II.6 del certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di equini non destinati alla macellazione (MODELLO «EQUI-X») che accompagna l’equino alla frontiera, che figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, non è stato certificato per altri motivi. 2.   La macellazione di un equino destinato alla produzione di alimenti è ritardata per un periodo di almeno sei mesi: a) dal veterinario responsabile prima di un trattamento con un medicinale contenente una sostanza inclusa nell’elenco di sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione e documentato nella sezione II, parte III, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento; b) in deroga al paragrafo 1, lettera b), punto ii), e con decisione dell’autorità competente, documentata nella sezione II, parte V, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, del presente regolamento, in caso di rilascio di un duplicato del documento di identificazione entro 30 giorni dalla data della perdita, dichiarata e comprovata, del documento unico di identificazione a vita, qualora l’operatore possa dimostrare in modo soddisfacente che lo status dell’equino come destinato alla macellazione per il consumo umano non è stato compromesso da alcun trattamento con medicinali.
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