Art. 36 · Identificazione degli equini entrati nell’Unione

Art. 36

Identificazione degli equini entrati nell’Unione

In vigore dal 10 giu 2021
Identificazione degli equini entrati nell’Unione I documenti di identificazione rilasciati nei paesi terzi sono considerati validi conformemente al presente regolamento per l’identificazione degli equini immessi in libera pratica purché rispettino le seguenti condizioni: a) i documenti di identificazione sono stati rilasciati: i) nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, da un organismo di allevamento di un paese terzo che rilascia il certificato zootecnico e che è uno degli organismi di allevamento elencati conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/1012; o ii) nel caso di un cavallo registrato, da una federazione o filiale nazionale di un’organizzazione o associazione internazionale che gestisce cavalli per competizioni o corse e ha sede in un paese terzo elencato per l’ingresso nell’Unione di equini; o iii) in tutti gli altri casi, dall’autorità competente del paese terzo di origine dell’equino; b) i documenti di identificazione sono conformi a tutte le prescrizioni di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:963:oj#art-36