Art. 36
Identificazione degli equini entrati nell’Unione
In vigore dal 10 giu 2021
Identificazione degli equini entrati nell’Unione
I documenti di identificazione rilasciati nei paesi terzi sono considerati validi conformemente al presente regolamento per l’identificazione degli equini immessi in libera pratica purché rispettino le seguenti condizioni:
a)
i documenti di identificazione sono stati rilasciati:
i)
nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, da un organismo di allevamento di un paese terzo che rilascia il certificato zootecnico e che è uno degli organismi di allevamento elencati conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/1012; o
ii)
nel caso di un cavallo registrato, da una federazione o filiale nazionale di un’organizzazione o associazione internazionale che gestisce cavalli per competizioni o corse e ha sede in un paese terzo elencato per l’ingresso nell’Unione di equini; o
iii)
in tutti gli altri casi, dall’autorità competente del paese terzo di origine dell’equino;
b)
i documenti di identificazione sono conformi a tutte le prescrizioni di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:963:oj#art-36