Art. 35
Informazioni relative alle vaccinazioni e alle prove sanitarie da inserire nelle sezioni VII, VIII e IX del documento unico di identificazione a vita
In vigore dal 10 giu 2021
Informazioni relative alle vaccinazioni e alle prove sanitarie da inserire nelle sezioni VII, VIII e IX del documento unico di identificazione a vita
1. Qualora le norme e i regolamenti di un’organizzazione o di un’autorità di cui all’, paragrafo 1, richiedano vaccinazioni e prove sanitarie specifiche per l’accesso a determinate competizioni equestri e corse ippiche:
a)
il veterinario incaricato della somministrazione inserisce i dati relativi alla vaccinazione contro l’influenza equina o altre malattie rispettivamente nella sezione VII o nella sezione VIII del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1;
b)
il veterinario che agisce per conto dell’autorità competente, o delle organizzazioni e delle autorità di cui all’, paragrafo 1, che richiedono le prove sanitarie, inserisce i risultati delle prove sanitarie per la ricerca di una malattia trasmissibile elencata o non elencata, effettuate da un veterinario o da un laboratorio, nella sezione IX del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1.
2. Qualora l’autorità competente abbia autorizzato l’uso di smart card o di applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili conformemente all’, paragrafo 2, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono inserite anche in tali smart card o applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili.
Storico versioni
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