Art. 32 · Responsabilità dell’autorità competente di fornire un marchio di convalida di cui all’articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688

Art. 32

Responsabilità dell’autorità competente di fornire un marchio di convalida di cui all’articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688

In vigore dal 10 giu 2021
Responsabilità dell’autorità competente di fornire un marchio di convalida di cui all’articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688 1.   L’autorità competente stabilisce le norme e le procedure secondo le quali gli operatori di stabilimenti che detengono equini possono chiedere, per uno o più equini detenuti abitualmente in tali stabilimenti, un marchio di convalida come prescritto per la deroga alla durata di validità del certificato sanitario di cui all’articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688. 2.   L’autorità competente ispeziona lo stabilimento, o lo fa ispezionare per suo conto, e rilascia il marchio di convalida di cui al paragrafo 1 per gli equini che risiedono abitualmente in tale stabilimento purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) lo stabilimento è gestito in linea con le norme applicabili in materia di identificazione, registrazione e tracciabilità degli equini e applica misure di biosicurezza per ridurre al minimo il rischio di introduzione di malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882; b) lo stabilimento è oggetto di frequenti visite di sanità animale di cui all’ del regolamento (UE) 2016/429 e tali visite sono adeguatamente documentate; c) gli equini detenuti abitualmente o temporaneamente nello stabilimento sono sottoposti a controlli di identità e prove sanitarie supplementari, frequenti e documentati, e alle vaccinazioni contro malattie elencate e non elencate nel contesto delle visite di sanità animale di cui alla lettera b), o in quanto tali controlli, prove e vaccinazioni sono richiesti per utilizzare gli animali a fini di riproduzione o per sport equestri e corse; d) la riproduzione naturale nello stabilimento è effettuata solo garantendo una separazione sufficiente dagli altri equini detenuti abitualmente o temporaneamente in tale stabilimento. 3.   Il marchio di convalida di cui al paragrafo 1 è inserito nel documento di identificazione conformemente alle istruzioni di cui alla sezione III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1. 4.   Il rilascio del marchio di convalida di cui al paragrafo 1 è registrato nella base dati informatizzata con un riferimento al codice unico dell’equino.
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