Art. 31
Equini detenuti allo stato semiselvatico
In vigore dal 10 giu 2021
Equini detenuti allo stato semiselvatico
1. In aggiunta alle prescrizioni di cui all’articolo 60 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 per le deroghe relative all’identificazione degli equini detenuti che vivono allo stato semiselvatico, le informazioni che gli Stati membri devono fornire sulle popolazioni di equini e sulle zone in cui tali animali sono detenuti allo stato semiselvatico sono mantenute aggiornate e sono accompagnate dai dati geografici sulla zona dello stabilimento in cui tali equini sono detenuti.
2. Qualora gli equini detenuti allo stato semiselvatico siano allontanati dalla popolazione equina per essere trasportati a un macello, in deroga all’, paragrafo 1, l’autorità competente può autorizzare il movimento verso un macello in tale Stato membro conformemente alla deroga di cui all’, paragrafo 2, o garantisce la tracciabilità ininterrotta di tali animali mediante misure equivalenti.
Storico versioni
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