Art. 30
Obblighi per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire l’identificazione a vita dell’equino
In vigore dal 10 giu 2021
Obblighi per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire l’identificazione a vita dell’equino
1. L’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato:
a)
procede ai necessari aggiornamenti degli estremi di identificazione figuranti nel documento di identificazione, utilizzando per gli aggiornamenti riguardanti la sezione I, parte A o parte B, i campi della sezione I, parte C, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1;
b)
compila le voci della sezione IV del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, se il cambiamento di proprietà è richiesto dalla legislazione nazionale;
c)
inserisce o completa nella base dati informatizzata le registrazioni relative agli estremi di identificazione contenuti nel documento di identificazione consegnato come previsto all’, paragrafo 2;
d)
informa l’autorità competente, l’organismo delegato, l’ente selezionatore o l’organizzazione o associazione che ha rilasciato il documento modificato di qualsiasi modifica di cui sopra agli estremi di identificazione nel documento unico di identificazione a vita e nella base dati informatizzata.
2. Gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni che hanno rilasciato i documenti unici di identificazione a vita conformemente all’, paragrafo 2 o paragrafo 3, informano l’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato che ha consegnato il documento all’operatore conformemente all’, paragrafo 4, di qualsiasi modifica apportata alle sezioni da I a III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, per ogni documento unico di identificazione a vita da essi rilasciato.
Storico versioni
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