Art. 28
Obbligo degli Stati membri e delle autorità competenti di garantire la trasmissione di informazioni dopo la macellazione, l’abbattimento, la morte o la perdita degli equini
In vigore dal 10 giu 2021
Obbligo degli Stati membri e delle autorità competenti di garantire la trasmissione di informazioni dopo la macellazione, l’abbattimento, la morte o la perdita degli equini
1. Gli Stati membri mettono in atto procedure per la restituzione dei documenti unici di identificazione a vita invalidati all’autorità competente o all’organismo delegato di rilascio come previsto all’, paragrafo 1, lettera c), punto ii).
2. Gli Stati membri possono istituire un punto di contatto che riceve l’attestato di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto i), o i documenti di identificazione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto ii), per poi trasmetterli al rispettivo organismo di rilascio, nel caso di un documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento, o all’autorità competente o, ove applicabile, all’organismo delegato nel loro territorio.
Tale punto di contatto può essere un organo di collegamento di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
3. Se del caso, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, i dati relativi al punto di contatto sono messi a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico sul sito web istituito conformemente all’, paragrafo 1.
4. L’organismo di rilascio, nel caso di un documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento, o l’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato che ha ricevuto le informazioni sulla morte o sulla perdita di un equino conformemente all’ inserisce o completa, o qualora si tratti di un organismo di rilascio chiede all’autorità competente di inserire o completare, nella base dati informatizzata le registrazioni relative agli estremi di identificazione contenuti nel documento di identificazione dell’equino che è stato restituito.
5. Se il regolamento interno di un’autorità competente o, ove applicabile, dell’organismo delegato lo consente, l’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato provvede affinché i documenti unici di identificazione a vita siano effettivamente invalidati prima di essere restituiti al proprietario in ricordo dell’equino, al fine di prevenire qualsiasi utilizzo fraudolento del documento unico di identificazione a vita o delle informazioni in esso contenute.
Storico versioni
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