Art. 24 · Deroga per i movimenti o il trasporto di equini accompagnati da un documento di identificazione provvisorio

Art. 24

Deroga per i movimenti o il trasporto di equini accompagnati da un documento di identificazione provvisorio

In vigore dal 10 giu 2021
Deroga per i movimenti o il trasporto di equini accompagnati da un documento di identificazione provvisorio 1.   Su domanda dell’operatore dell’equino, l’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato rilascia un documento provvisorio, contrassegnato come tale, conformemente al modello di documento di identificazione provvisorio riportato nell’allegato IV, che consente i movimenti o il trasporto dell’equino all’interno di uno stesso Stato membro per un periodo non superiore a 45 giorni, durante il quale il documento di identificazione è restituito all’autorità competente o, ove applicabile, all’organismo delegato ai fini dell’aggiornamento degli estremi di identificazione in esso contenuti. 2.   Il documento di identificazione provvisorio di cui al paragrafo 1 è integrato da un modulo conforme alla sezione II del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, per l’inserimento delle informazioni di cui all’. 3.   Conformemente all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2035, gli operatori non possono trasportare a un macello, ai fini della macellazione per il consumo umano, equini accompagnati dal documento provvisorio di cui al paragrafo 1. 4.   Non può essere richiesto un documento provvisorio per un equino i cui estremi di identificazione siano disponibili in applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili e che sia detenuto in uno Stato membro che ha autorizzato e messo in atto l’uso di applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili conformemente all’, paragrafo 2.
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