Art. 19 · Registrazione del codice del transponder nel documento di identificazione

Art. 19

Registrazione del codice del transponder nel documento di identificazione

In vigore dal 10 giu 2021
Registrazione del codice del transponder nel documento di identificazione 1.   Qualora un transponder iniettabile sia impiantato in un equino conformemente all’, l’autorità competente o l’organismo delegato inserisce le seguenti informazioni nel documento unico di identificazione a vita: a) almeno gli ultimi 15 caratteri del codice trasmesso dal transponder e visualizzato dal lettore in seguito all’impianto e facoltativamente: i) un’etichetta autoadesiva con un codice a barre, a condizione che la pagina del documento di identificazione sia poi sigillata; o ii) una stampa del codice a barre di cui al punto i) indicante almeno gli ultimi 15 caratteri del codice trasmesso dal transponder; b) la firma della persona che ha compilato la descrizione nella sezione I, parte A, e la descrizione grafica nella sezione I, parte B, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, e che ha letto il codice indicato dal transponder dopo il suo impianto, o della persona che riproduce tali informazioni ai fini del rilascio del documento di identificazione conformemente alle norme dell’autorità competente o, ove applicabile, dell’organismo delegato, o dell’ente selezionatore o dell’organizzazione o associazione di cui all’, paragrafi 2 e 3, rispettivamente. 2.   Qualora un equino sia stato precedentemente identificato con un transponder iniettabile non conforme alle norme ISO vigenti, il sistema di lettura è inserito nella sezione I, parte A, punto 5, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1.
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