Art. 15 · Misure da adottare per quanto riguarda i mezzi di identificazione in caso di macellazione, abbattimento o morte degli equini

Art. 15

Misure da adottare per quanto riguarda i mezzi di identificazione in caso di macellazione, abbattimento o morte degli equini

In vigore dal 10 giu 2021
Misure da adottare per quanto riguarda i mezzi di identificazione in caso di macellazione, abbattimento o morte degli equini 1.   L’autorità competente adotta le misure necessarie per garantire che, alla macellazione o alla morte di un equino, i mezzi di identificazione siano protetti da un successivo utilizzo fraudolento mediante il loro recupero e la loro distruzione o il loro smaltimento sul posto. 2.   Qualora il transponder iniettabile non possa essere recuperato dal corpo di un equino macellato per il consumo umano e le carni, o la parte delle carni in cui è contenuto il transponder, siano dichiarate non idonee al consumo umano conformemente all’, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, i sottoprodotti di origine animale ottenuti sono smaltiti in modo da soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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