Art. 12 · Misure per individuare un’identificazione precedente degli equini

Art. 12

Misure per individuare un’identificazione precedente degli equini

In vigore dal 10 giu 2021
Misure per individuare un’identificazione precedente degli equini 1.   Prima di applicare i mezzi di identificazione a un equino conformemente all’, l’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato o il veterinario o la persona qualificata di cui all’, paragrafo 1, provvede affinché siano adottate misure per individuare eventuali segni o marchi di un’identificazione precedente dell’equino mediante transponder iniettabili o marchi auricolari. Tali misure includono almeno: a) un controllo dell’equino per individuare eventuali transponder iniettabili impiantati in precedenza, utilizzando un dispositivo di lettura conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 1, punto 2, lettera b), almeno quando il lettore è in contatto diretto con la superficie corporea dell’equino nel punto in cui sarebbe stato impiantato un transponder conformemente all’, paragrafo 2; b) eventuali segni clinici indicanti che un transponder impiantato in precedenza o che un marchio precedentemente apposto è stato rimosso per via chirurgica o modificato; c) eventuali segni o indicazioni che all’equino è stato applicato un metodo di identificazione alternativo autorizzato conformemente all’. 2.   Se le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo rivelano l’esistenza di un transponder iniettabile impiantato in precedenza o di marchi auricolari o di altri metodi di identificazione alternativi applicati conformemente all’, indicanti un’identificazione precedente completa conformemente al capo III, sezione 2, l’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato: a) rilascia un duplicato del documento di identificazione conformemente all’ o un documento di identificazione sostitutivo conformemente all’, a seconda delle informazioni disponibili; b) inserisce in modo adeguato il codice indicato dal transponder o dai marchi auricolari, o le informazioni sul metodo alternativo di verifica dell’identità, nei campi da utilizzare per gli estremi di identificazione di cui alla sezione I, parte A, e nella descrizione grafica di cui alla sezione I, parte B, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1. 3.   Se la rimozione non documentata di un transponder iniettabile, di un marchio auricolare o di un metodo di identificazione alternativo di cui al paragrafo 1, lettera c), è confermata in un equino nato nell’Unione, l’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato rilascia un duplicato del documento di identificazione conformemente all’ o un documento di identificazione sostitutivo conformemente all’.
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