Art. 11 · Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione

Art. 11

Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione

In vigore dal 10 giu 2021
Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione 1.   Gli operatori di equini provvedono affinché i transponder iniettabili o, conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, i marchi auricolari siano applicati agli equini contestualmente alla compilazione del modulo di identificazione necessario per chiedere il rilascio del documento unico di identificazione a vita entro il termine per l’identificazione di cui all’, o poco prima della data di compilazione di tale modulo. 2.   Gli operatori di equini destinati a essere spostati in un macello conformemente all’, paragrafo 2, provvedono affinché i mezzi di identificazione siano applicati a tali animali immediatamente dopo aver ricevuto dall’autorità competente la documentazione corrispondente rilasciata in un formato fornito da tale autorità per soddisfare i requisiti in materia di informazioni sulla catena alimentare di cui all’allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004. 3.   L’intervallo di tempo limitato tra l’applicazione dei mezzi di identificazione e la compilazione del modulo di identificazione per chiedere il rilascio di un documento unico di identificazione a vita di cui al paragrafo 1 non è applicabile in caso di identificazione di: a) equini che vivono allo stato semiselvatico e sono identificati conformemente all’articolo 60 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; b) puledri di età inferiore a sei mesi, se marcati con un mezzo di identificazione a fini di certificazione per accompagnare la madre per un soggiorno temporaneo: i) in un altro Stato membro per un periodo inferiore a 30 giorni o conformemente all’articolo 64, lettera c), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; o ii) in un paese terzo.
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