Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 10 giu 2021
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento attua le norme di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per quanto riguarda gli equini detenuti: a) nati nell’Unione; b) dopo il loro ingresso nei territori elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/625 e la loro immissione in libera pratica, tranne qualora si tratti della reintroduzione nell’Unione dopo un’esportazione temporanea in paesi terzi. 2.   Il presente regolamento stabilisce norme generali e specifiche per l’applicazione uniforme del sistema di identificazione e registrazione di cui all’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per gli equini e le diverse categorie di equini, al fine di garantire il buon funzionamento di tale sistema, e in particolare per quanto riguarda: a) l’accesso uniforme ai dati contenuti nella base dati informatizzata di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 64 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, come pure le specifiche tecniche e le modalità di funzionamento della medesima, nonché i termini, gli obblighi e le procedure per la trasmissione di informazioni da parte degli operatori o di altre persone fisiche o giuridiche e per la registrazione degli equini nelle basi dati informatizzate; b) le specifiche tecniche e le procedure, i formati, la concezione e le modalità di funzionamento dei mezzi e metodi di identificazione degli equini, compresi: i) i termini per l’applicazione dei mezzi e metodi di identificazione; ii) la rimozione, modifica o sostituzione dei mezzi e metodi di identificazione e i termini per tali operazioni; iii) la configurazione del codice di identificazione; c) le specifiche tecniche, i formati e le modalità di funzionamento relativi ai documenti unici di identificazione a vita degli equini; d) l’applicazione pratica di deroghe alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di determinati equini destinati alla macellazione e degli equini detenuti allo stato semiselvatico; e) le norme sull’uso del documento unico di identificazione a vita per i movimenti di equini effettuati conformemente alla deroga alla durata di validità del certificato sanitario di cui all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688; f) i modelli necessari per utilizzare il documento unico di identificazione a vita a fini sportivi e per i movimenti internazionali di cavalli da competizione secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE); g) l’identificazione degli equini entrati nell’Unione da paesi terzi. 3.   Il presente regolamento stabilisce le norme relative ai modelli necessari per applicare l’articolo 112, paragrafo 4, e l’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e il regolamento delegato (UE) 2021/577 che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita, nonché le norme per documentare determinati trattamenti conformemente alla direttiva 96/22/CEE. 4.   Il presente regolamento stabilisce le norme relative ai modelli per l’inserimento delle informazioni di cui all’allegato V, parte 2, capo I, del regolamento (UE) 2016/1012 e al regolamento delegato (UE) 2017/1940, che devono figurare in un documento unico di identificazione a vita per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina.
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