Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 10 giu 2021
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento attua le norme di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per quanto riguarda gli equini detenuti:
a)
nati nell’Unione;
b)
dopo il loro ingresso nei territori elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/625 e la loro immissione in libera pratica, tranne qualora si tratti della reintroduzione nell’Unione dopo un’esportazione temporanea in paesi terzi.
2. Il presente regolamento stabilisce norme generali e specifiche per l’applicazione uniforme del sistema di identificazione e registrazione di cui all’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per gli equini e le diverse categorie di equini, al fine di garantire il buon funzionamento di tale sistema, e in particolare per quanto riguarda:
a)
l’accesso uniforme ai dati contenuti nella base dati informatizzata di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 64 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, come pure le specifiche tecniche e le modalità di funzionamento della medesima, nonché i termini, gli obblighi e le procedure per la trasmissione di informazioni da parte degli operatori o di altre persone fisiche o giuridiche e per la registrazione degli equini nelle basi dati informatizzate;
b)
le specifiche tecniche e le procedure, i formati, la concezione e le modalità di funzionamento dei mezzi e metodi di identificazione degli equini, compresi:
i)
i termini per l’applicazione dei mezzi e metodi di identificazione;
ii)
la rimozione, modifica o sostituzione dei mezzi e metodi di identificazione e i termini per tali operazioni;
iii)
la configurazione del codice di identificazione;
c)
le specifiche tecniche, i formati e le modalità di funzionamento relativi ai documenti unici di identificazione a vita degli equini;
d)
l’applicazione pratica di deroghe alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di determinati equini destinati alla macellazione e degli equini detenuti allo stato semiselvatico;
e)
le norme sull’uso del documento unico di identificazione a vita per i movimenti di equini effettuati conformemente alla deroga alla durata di validità del certificato sanitario di cui all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
f)
i modelli necessari per utilizzare il documento unico di identificazione a vita a fini sportivi e per i movimenti internazionali di cavalli da competizione secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);
g)
l’identificazione degli equini entrati nell’Unione da paesi terzi.
3. Il presente regolamento stabilisce le norme relative ai modelli necessari per applicare l’articolo 112, paragrafo 4, e l’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e il regolamento delegato (UE) 2021/577 che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita, nonché le norme per documentare determinati trattamenti conformemente alla direttiva 96/22/CEE.
4. Il presente regolamento stabilisce le norme relative ai modelli per l’inserimento delle informazioni di cui all’allegato V, parte 2, capo I, del regolamento (UE) 2016/1012 e al regolamento delegato (UE) 2017/1940, che devono figurare in un documento unico di identificazione a vita per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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