Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 giu 2021
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito, originario della Russia attualmente classificato con il codice NC ex 4412 33 00 (codice TARIC 4412330010). 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Sveza Group costituito da sette produttori esportatori: JSC «SVEZA Manturovo»; JSC «SVEZA Novator»; Tyumen Plywood Plant Limited; JSC «SVEZA Ust-Izhora»; JSC «SVEZA Uralskiy»; JSC «SVEZA Kostroma»; JSC «SVEZA Verhnaya Sinyachiha» 15,9 % C659 Syktyvkar Plywood Mill Ltd. 15,0 % C660 Zheshartsky LРK LLC 15,3 % C661 Altre imprese che hanno collaborato elencate nell’allegato 15,7 % Tutte le altre società 15,9 % C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il legno compensato di betulla (volume) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Russia. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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