Art. 5 · Coerenza, sinergie e complementarità

Art. 5

Coerenza, sinergie e complementarità

In vigore dal 9 giu 2021
Coerenza, sinergie e complementarità 1.   Nell'attuazione dello strumento vengono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione, ivi compresi altri strumenti di finanziamento esterno, e con altre politiche e altri programmi pertinenti dell'Unione, nonché la coerenza delle politiche per lo sviluppo. A tal fine, l'Unione tiene conto dell'impatto di tutte le politiche interne ed esterne in materia di sviluppo sostenibile e si adopera per promuovere maggiori sinergie e complementarità, in particolare con la politica commerciale, la cooperazione economica e altre forme di cooperazione settoriale. 2.   Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/96 non sono finanziate a titolo dello strumento. 3.   Se del caso, un'azione che abbia ricevuto un contributo a titolo dello strumento può ricevere anche un contributo da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Lo strumento può inoltre contribuire alle misure istituite nell'ambito di altri programmi dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano il rispettivo programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
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