Art. 47 · Deroga ai requisiti di visibilità

Art. 47

Deroga ai requisiti di visibilità

In vigore dal 9 giu 2021
Deroga ai requisiti di visibilità Qualora questioni di sicurezza o sensibilità politiche possano rendere opportuno o necessario limitare le attività di comunicazione e visibilità in alcuni paesi o regioni o per determinati periodi, i destinatari e gli strumenti, prodotti e canali da utilizzare a fini di visibilità nella promozione di una determinata azione vengono determinati caso per caso, in consultazione e in accordo con l'Unione. Se serve un intervento rapido per rispondere a una crisi improvvisa, non è necessario produrre immediatamente un piano di comunicazione e visibilità completo. In queste situazioni, tuttavia, il sostegno dell'Unione deve comunque essere adeguatamente indicato sin dall'inizio.
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