Art. 41 · Sorveglianza e rendicontazione

Art. 41

Sorveglianza e rendicontazione

In vigore dal 9 giu 2021
Sorveglianza e rendicontazione 1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello strumento nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all', paragrafo 2, figurano nell'allegato VI. Tali indicatori, in linea con gli indicatori degli OSS sono utilizzati, insieme ai dati derivanti dalle valutazioni e da altre comunicazioni dei risultati esistenti, come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati tali obiettivi specifici. 2.   La Commissione effettua continuativamente controlli delle sue azioni e procede, almeno su base annuale, ad un esame dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti. I progressi compiuti per quanto riguarda i risultati attesi sono controllati in modo trasparente e tempestivo sulla base di dati qualitativi e quantitativi misurabili e pertinenti, ivi compresi, ma non solo, quelli indicati all'allegato VI. Ove possibile gli indicatori sono disaggregati per sesso, età e altri fattori pertinenti. 3.   I quadri comuni dei risultati inclusi e concordati nei documenti di programmazione congiunta che soddisfano i criteri di cui all', paragrafo 4, servono da punto di riferimento, ove possibile, per la sorveglianza congiunta da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri del loro sostegno collettivo al paese partner. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma dello strumento. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione. 4.   La Commissione esamina i progressi compiuti nell'attuazione dello strumento. A partire dal 2022 la Commissione presenta tempestivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dello strumento utilizzando indicatori, compresi, ma non solo, quelli indicati all'allegato VI, che rendano conto delle attività in corso, dei risultati ottenuti e dell'efficacia del regolamento. Tale relazione è presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. 5.   La relazione annuale fornisce: a) informazioni relative all'esercizio precedente sulle misure finanziate; b) gli esiti delle attività di sorveglianza e di valutazione; c) la partecipazione e il livello di cooperazione dei partner interessati, ripartite per le tipologie di entità di cui all'articolo 62 del regolamento finanziario per la gestione sia diretta sia indiretta; d) gli impegni di bilancio, compresi gli importi dei contratti, e gli stanziamenti di pagamento, ripartite per paese, regione e settore di cooperazione; e) informazioni qualitative e quantitative, anche sulle misure adottate a norma dell', sull'utilizzo della riserva per le sfide e le priorità emergenti di cui all' e sull'utilizzo dei fondi dedicati all'approccio basato sugli incentivi in risposta alle prestazioni in settori chiave di cui all'. La relazione annuale valuta i risultati dei finanziamenti dell'Unione utilizzando, nella misura del possibile, indicatori specifici e misurabili per illustrare i progressi compiuti verso il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi dello strumento, come pure i progressi compiuti verso l'integrazione delle questioni di cui all', paragrafo 8. Essa presenta inoltre una ripartizione delle forme di finanziamento dell'Unione a norma dell'. Nel caso della cooperazione allo sviluppo, la relazione valuta altresì, qualora possibile e pertinente, il rispetto dei principi di efficacia dello sviluppo, anche per gli strumenti finanziari innovativi. 6.   La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali 2014-2020 relative a tutti i finanziamenti a titolo dei regolamenti di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterne e i contributi a fondi fiduciari, le garanzie e una ripartizione della spesa per paese, forme di finanziamento dell'Unione, di cui all' del presente regolamento, tipologia di entità di cui all'articolo 62 del regolamento finanziario per la gestione sia diretta sia indiretta, impegni e pagamenti. Tale relazione annuale rende conto dei principali insegnamenti appresi e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dagli esercizi di valutazione esterna degli anni precedenti. 7.   La Commissione presenta, come parte della relazione annuale, una comunicazione dettagliata in merito alle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e al funzionamento dell'EFSD+, alla sua gestione e al suo effettivo contributo alla realizzazione dei suoi obiettivi. Essa comprende gli elementi seguenti: a) una valutazione dei risultati che contribuiscono a realizzare la finalità e gli obiettivi dello strumento e, se del caso, di altri strumenti di finanziamento di cui all', paragrafo 7; b) una valutazione, basata su indicatori in conformità dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 2, dell'addizionalità e del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, comprese le PMI, del tipo di soggetti del settore privato che beneficiano di sostegno, delle realizzazioni stimate ed effettive e degli esiti e impatti delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne a titolo dell'EFSD+ su base aggregata, compresi gli impatti per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro dignitosi e l'eliminazione della povertà e il modo in cui sono affrontate le specifiche cause socioeconomiche profonde della migrazione irregolare e le cause profonde degli sfollamenti forzati; la valutazione comprende un'analisi delle misure del rischio e del loro impatto sulla stabilità finanziaria ed economica dei partner e un'analisi di genere delle operazioni coperte sulla base di elementi di prova e dati ripartiti per genere, paese e settore, ove possibile; c) una valutazione della conformità delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+ con i principi di efficacia dello sviluppo concordati a livello internazionale; d) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte; e) una valutazione delle sinergie e della complementarità tra le operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+, comprese quelle di cui all', e da altri pilastri del piano per gli investimenti esterni, sulla base delle pertinenti relazioni esistenti, con particolare attenzione ai progressi compiuti per quanto riguarda la buona governance, segnatamente nella lotta alla corruzione e ai flussi finanziari illeciti, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e le politiche che tengono conto della dimensione di genere, nonché la promozione dell'imprenditorialità, del contesto imprenditoriale locale e dei mercati finanziari locali; f) una valutazione della remunerazione delle garanzie e dell'attuazione dell'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario. 8.   Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva destinata all'azione per il clima, alla biodiversità e alla lotta alla desertificazione. I finanziamenti assegnati a titolo dello strumento sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'OCSE, ovvero i «marcatori ambientali» e i «marcatori di Rio», senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrato nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di quantificare la spesa connessa alla gestione e tutela dell'ambiente, all'azione per il clima, alla biodiversità e alla lotta alla desertificazione al livello dei piani d'azione e delle misure di cui all', e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e della relazione annuale. La Commissione rende disponibili le informazioni sulla cooperazione allo sviluppo conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, quali quelle dell'ILO e dell'OCSE, e utilizzando il quadro di riferimento per una norma comune sviluppato dall'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali. 9.   Per garantire un'efficace valutazione dei progressi dello strumento nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato VI al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
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