Art. 4 · Ambito di applicazione e struttura

Art. 4

Ambito di applicazione e struttura

In vigore dal 9 giu 2021
Ambito di applicazione e struttura 1.   I finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento sono eseguiti attraverso: a) programmi geografici; b) programmi tematici; c) azioni di risposta rapida. 2.   I programmi geografici comprendono attività di cooperazione nazionali e multinazionali nelle aree seguenti: a) vicinato; b) Africa subsahariana; c) Asia e Pacifico; d) Americhe e Caraibi. I programmi geografici possono coprire tutti i paesi terzi, fatta eccezione per i paesi candidati e candidati potenziali quali definiti nel regolamento IPA IIIe per i paesi e territori d'oltremare. Possono essere altresì istituiti programmi geografici di portata continentale o transregionale, in particolare un programma panafricano che interessi i paesi africani di cui al primo comma, lettere a) e b), e un programma che interessi gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico di cui al secondo comma, lettere b), c) e d). I programmi geografici nell'area del vicinato possono riguardare qualsiasi paese o territorio elencato nell'allegato I. Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi geografici si basano sui settori di cooperazione di cui all'allegato II. 3.   I programmi tematici riguardano azioni connesse al perseguimento degli OSS a livello mondiale, nei settori seguenti: a) diritti umani e democrazia; b) organizzazioni della società civile; c) pace, stabilità e prevenzione dei conflitti; d) sfide mondiali. I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d'oltremare. Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi tematici si basano sui settori di intervento di cui all'allegato III. 4.   Le azioni di risposta rapida consentono di intervenire tempestivamente per: a) contribuire alla pace, alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi, comprese quelle che possono derivare dai flussi migratori e dagli sfollamenti forzati; b) contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui e a collegare gli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo e, se del caso, con la costruzione della pace; c) affrontare le esigenze e le priorità della politica estera dell'Unione. Le azioni di risposta rapida possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d'oltremare. Per conseguire gli obiettivi dello strumento, le azioni di risposta rapida si basano sui settori di intervento di cui all'allegato IV. 5.   Le azioni previste a titolo dello strumento sono attuate principalmente tramite i programmi geografici. Le azioni attuate tramite i programmi tematici sono complementari alle azioni finanziate nell'ambito dei programmi geografici e sostengono le iniziative mondiali e transregionali volte a raggiungere gli obiettivi concordati a livello internazionale, in particolare gli OSS e l'accordo di Parigi, nonché a proteggere i beni pubblici globali o affrontare le sfide mondiali. Le azioni attuate nell'ambito dei programmi tematici possono essere intraprese anche nel caso in cui: a) il programma geografico non esiste; b) il programma geografico è stato sospeso; c) non è stato raggiunto un accordo sull'azione con il paese partner interessato; oppure d) l'azione non può essere attuata adeguatamente attraverso i programmi geografici. Le azioni di risposta rapida sono complementari ai programmi geografici e tematici. Le azioni di risposta rapida sono concepite e attuate in modo tale da consentire, se del caso, la loro continuità nell'ambito dei programmi geografici o tematici. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare gli allegati II, III e IV. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all' entro il 31 dicembre 2021 allo scopo di integrare il presente regolamento con disposizioni che stabiliscono: a) obiettivi specifici e settori prioritari di cooperazione desunti dai settori di cooperazione per i programmi geografici dell'allegato II, compresa la definizione delle priorità, per le seguenti sottoregioni: vicinato meridionale, vicinato orientale, Africa occidentale, Africa orientale e centrale, Africa australe e Oceano Indiano, Medio Oriente, Asia centrale, Asia meridionale, Asia settentrionale e sudorientale, Pacifico, Americhe e Caraibi; b) obiettivi tematici indicativi per il pilastro geografico; e c) assegnazioni finanziarie indicative per le sottoregioni dell'Africa occidentale, dell'Africa orientale e centrale, dell'Africa australe e dell'Oceano Indiano. L'atto delegato di cui al primo comma del presente paragrafo è riesaminato in occasione della valutazione intermedia di cui all', paragrafo 2.
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