Art. 38
Attuazione degli accordi di garanzia per le azioni esterne
In vigore dal 9 giu 2021
Attuazione degli accordi di garanzia per le azioni esterne
1. La Commissione, a nome dell'Unione, conclude accordi di garanzia per le azioni esterne con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell'. È possibile concludere tali accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili. Conformemente all'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le garanzie di bilancio sono irrevocabili, incondizionate e su richiesta per le tipologie di operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne. Al momento della conclusione degli accordi di garanzia per le azioni esterne, la Commissione tiene in debita considerazione la consulenza e gli orientamenti dei comitati e del gruppo tecnico di valutazione del rischio.
2. Per ciascuna finestra d'investimento sono conclusi uno o più accordi di garanzia per le azioni esterne tra la Commissione e la controparte o le controparti ammissibili selezionate. Inoltre, al fine di rispondere a esigenze specifiche, la garanzia per le azioni esterne può essere concessa per singole operazioni di finanziamento o di investimento.
Al Parlamento europeo e al Consiglio è comunicata la firma di tutti gli accordi di garanzia per le azioni esterne. Su loro richiesta, tali accordi sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.
3. Gli accordi di garanzia per le azioni esterne contengono in particolare:
a)
norme dettagliate sulla copertura, i requisiti, l'ammissibilità, le controparti ammissibili e le procedure;
b)
norme dettagliate sull'erogazione della garanzia per le azioni esterne, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti, nonché un'analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;
c)
un riferimento agli obiettivi e alla finalità dello strumento, una valutazione delle esigenze e un'indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e della condotta responsabile delle imprese, compreso, in particolare, attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale in materia di investimenti di cui all', paragrafo 2, lettera f);
d)
la remunerazione della garanzia per le azioni esterne, che deve rispecchiare il livello di rischio, e la possibilità di sovvenzionare in parte la remunerazione in modo da offrire condizioni più vantaggiose in casi debitamente giustificati, e in particolare per i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto, i paesi meno sviluppati e i paesi poveri fortemente indebitati;
e)
i requisiti per l'uso della garanzia per le azioni esterne, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti, ad esempio, scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e costi di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;
f)
le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché le procedure relative al recupero dei crediti;
g)
gli obblighi di sorveglianza, rendicontazione, trasparenza e valutazione;
h)
procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell'attuazione dei progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne.
4. La controparte ammissibile approva le operazioni di finanziamento e di investimento conformemente alle norme e procedure proprie e nel rispetto dell'accordo di garanzia per le azioni esterne.
5. La garanzia per le azioni esterne può coprire:
a)
per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;
b)
per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;
c)
per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui all', paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;
d)
tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.
6. Per consentire alla Commissione di assolvere i propri obblighi contabili e di riferire sui rischi coperti dalla garanzia per le azioni esterne, e conformemente all'articolo 209, paragrafo 4, del regolamento finanziario, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia per le azioni esterne forniscono annualmente alla Commissione e alla Corte dei conti relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente e contenenti, tra l'altro, informazioni sugli aspetti seguenti:
a)
la valutazione del rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell'Unione misurate in conformità delle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario e dei principi contabili internazionali per il settore pubblico;
b)
l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalle operazioni dell'EFSD+ fornite alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.
7. Le controparti ammissibili trasmettono, su richiesta, alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere gli obblighi che incombono alla Commissione ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i criteri di selezione di cui all', compreso il rispetto delle norme sui diritti umani e degli standard in materia sociale, occupazionale e ambientale.
8. La Commissione presenta al comitato strategico dell'EFSD+, ai comitati operativi regionali, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, comprese quelle attuate dalla BEI, e all'assistenza finanziaria conformemente all', paragrafi 4 e 5, e agli articoli 241 e 250 del regolamento finanziario. A tal fine, le controparti ammissibili trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare tali obblighi in materia di rendicontazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:947:oj#art-38