Art. 36
Ruolo della BEI
In vigore dal 9 giu 2021
Ruolo della BEI
1. La BEI attua una finestra d'investimento dedicata esclusiva che offre una copertura globale del rischio per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali con un importo indicativo minimo di 11 000 000 000 EUR da programmare secondo le procedure stabilite ai capi I e III del presente titolo.
La BEI ha l'esclusiva per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali nell'ambito della finestra d'investimento dedicata esclusiva. Nell'ambito della finestra d'investimento dedicata esclusiva, il contributo con risorse proprie è inteso come assunzione del rischio residuo e la garanzia dell'UE copre il 65 % dell'importo aggregato erogato e garantito per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi.
In deroga al secondo comma, se la BEI non può effettuare o decide di non effettuare operazioni nell'ambito della finestra d'investimento dedicata esclusiva, l'attuazione di tali operazioni è aperta ad altre controparti ammissibili, conformemente alle condizioni che dovranno essere stabilite nei pertinenti accordi di garanzia per le azioni esterne, che tengono conto delle condizioni offerte dalla BEI per la stessa tipologia di operazioni e delle esigenze, circostanze e natura specifiche della controparte ammissibile che attua tali operazioni.
2. La BEI è ammissibile all'attuazione di operazioni con controparti sub-sovrane non coperte nell'ambito della finestra d'investimento dedicata esclusiva di cui al paragrafo 1 e di operazioni con il settore privato. Si applica la procedura di cui all' per affidare alla BEI, se del caso, due finestre d'investimento dedicate supplementari che offrono:
a)
una copertura globale del rischio non esclusiva per operazioni con controparti sub-sovrane commerciali; e
b)
operazioni non esclusive per la promozione degli investimenti diretti esteri, degli scambi e dell'internazionalizzazione delle economie dei paesi partner, a copertura dei rischi politici per le operazioni del settore privato.
3. L’importo indicativo delle finestre d'investimento dedicate di cui ai paragrafi 1 e 2 è pari a 26 725 000 000 EUR.
Nell'attuare le finestre d'investimento dedicate di cui ai paragrafi 1 e 2, la BEI si conforma al presente regolamento, inclusi i relativi obiettivi generali e quelli dell'EFSD+ e, se del caso, del regolamento IPA III, nonché ai pertinenti documenti di programmazione e agli obblighi di rendicontazione.
4. Conformemente all'articolo 209, paragrafo 2, lettera f), del regolamento finanziario, a causa della natura e dell'obiettivo strategico della finestra d'investimento dedicata esclusiva di cui al paragrafo 1, il pertinente accordo di garanzia per le azioni esterne può prevedere che l'Unione non sia remunerata per le operazioni nell'ambito di tale finestra d'investimento.
5. Ai fini del presente articolo, le operazioni sub-sovrane si considerano commerciali salvo se altrimenti debitamente giustificato dalla BEI e confermato dalla Commissione.
Le operazioni nell'ambito della finestra d'investimento dedicata di cui al paragrafo 2, lettera b), sono coerenti con quelle delle agenzie per il credito all'esportazione degli Stati membri.
6. La BEI è soggetta al parere dei comitati di cui, rispettivamente, agli .
Per le operazioni della BEI che rientrano nell'ambito delle finestre d'investimento di cui al presente articolo, la valutazione di ammissibilità definita all', paragrafo 9, è soddisfatta nel quadro della procedura prevista all' del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al TFUE. La BEI fornisce tempestivamente tutte le informazioni richieste dalla Commissione a tal fine. Le operazioni di finanziamento della BEI che rientrano nell'ambito di tali finestre d'investimento non sono coperte dalla garanzia dell'UE se la Commissione esprime parere negativo nel quadro della procedura prevista all' del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al TFUE. Tutte le ulteriori modalità applicabili alla BEI sono stabilite nei pertinenti accordi di garanzia per le azioni esterne.
7. La BEI è ammissibile all'attuazione di attività nell'ambito di altre finestre d'investimento stabilite all', paragrafo 8.
8. Conformemente al presente regolamento, inclusi i relativi obiettivi e principi, ai pertinenti documenti di programmazione e, se del caso, al regolamento IPA III, la Commissione e la BEI concludono accordi di garanzia per le azioni esterne dedicati per le finestre d'investimento dedicate di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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