Art. 33 · Comitato strategico dell'EFSD+

Art. 33

Comitato strategico dell'EFSD+

In vigore dal 9 giu 2021
Comitato strategico dell'EFSD+ 1.   Un comitato strategico («comitato strategico dell'EFSD+») fornisce consulenza alla Commissione per assicurare la gestione dell'EFSD+ tranne nel caso delle operazioni riguardanti i beneficiari dei Balcani occidentali elencati nel pertinente allegato del regolamento IPA III, per le quali esiste un comitato strategico specifico. 2.   Il comitato strategico dell'EFSD+ fornisce consulenza alla Commissione in merito alle priorità e agli orientamenti strategici degli investimenti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne a titolo dell'EFSD+, anche per le finestre d'investimento di cui all', e contribuisce al loro allineamento con i principi guida e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, della sua politica di sviluppo e della politica europea di vicinato, nonché con gli obiettivi di cui all' nonché con la finalità dell'EFSD+ di cui all'. Il comitato strategico dell'EFSD+ sostiene inoltre la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia per le azioni esterne a sostegno delle operazioni dell'EFSD+ e verifica che vi sia una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata per le finestre d'investimento. 3.   Il comitato strategico dell'EFSD+ favorisce inoltre il coordinamento, la complementarità e la coerenza globali fra le piattaforme regionali d'investimento, fra i tre pilastri del piano per gli investimenti esterni, fra il piano per gli investimenti esterni e le altre iniziative dell'Unione relative alla migrazione e all'attuazione dell'Agenda 2030, compresa la lotta contro i cambiamenti climatici, nonché con programmi esterni e strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. 4.   Il comitato strategico dell'EFSD+ è composto da rappresentanti della Commissione e dell'alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della BEI. Il Parlamento europeo ha lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali competenti e altri soggetti interessati possono ottenere, se del caso, lo status di osservatori. Il comitato strategico dell'EFSD+ è consultato prima dell'ammissione di ogni nuovo osservatore. Il comitato strategico dell'EFSD+ è copresieduto dalla Commissione e dall'alto rappresentante. 5.   Il comitato strategico dell'EFSD+ si riunisce almeno due volte l'anno e, se possibile, adotta pareri per consenso. Ulteriori riunioni possono essere organizzate dal presidente in qualunque momento o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del comitato strategico dell'EFSD+ e stabilito nel suo regolamento interno. Il regolamento interno definisce il quadro relativo al ruolo degli osservatori. Dopo essere stati approvati, i verbali e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato strategico dell'EFSD+ sono resi pubblici. 6.   La Commissione riferisce con cadenza annuale al comitato strategico dell'EFSD+ in merito ai progressi compiuti riguardo all'attuazione dell'EFSD+. Il comitato strategico riguardante i Balcani occidentali riferisce sui progressi compiuti nell'attuazione dello strumento di garanzia per tale regione onde integrare le relazioni di cui sopra. I comitati strategici esaminano le relazioni di valutazione di cui all', paragrafo 5, e tiene conto di tali relazioni. Il comitato strategico dell'EFSD+ organizza periodicamente consultazioni con i soggetti interessati sull'orientamento strategico e l'attuazione dell'EFSD+. 7.   L'esistenza del comitato strategico dell'EFSD+ e del comitato strategico riguardante i Balcani occidentali non influisce sulla necessità di avere un solo quadro EFSD+ unificato per la gestione del rischio. 8.   La funzione della gestione del rischio per le garanzie a titolo dell'EFSD+ tiene conto degli obiettivi e dei principi dello strumento. Le metodologie di valutazione del rischio e remunerazione nell'ambito dell'EFSD+ sono applicate in modo coerente a tutte le finestre d'investimento, comprese quelle di cui all'. La Commissione istituisce un gruppo tecnico di valutazione del rischio. La Commissione assicura che il gruppo tecnico di valutazione del rischio operi in modo indipendente, imparziale e inclusivo. La Commissione garantisce anche un'elevata qualità, e che le informazioni e le analisi siano condivise in modo tempestivo, trasparente e inclusivo con tutti gli Stati membri, tenendo debitamente conto della riservatezza. La composizione, il regolamento interno e i metodi di lavoro del gruppo tecnico di valutazione del rischio sono inclusivi, aperti agli esperti della BEI, ad altre controparti ammissibili e agli Stati membri interessati, e sono presentati al comitato strategico dell'EFSD+. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio la composizione, il mandato e il regolamento interno del gruppo tecnico di valutazione del rischio e assicura l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interesse dei suoi membri. 9.   Nel periodo di applicazione dell'EFSD+, il comitato strategico dell'EFSD+ adotta e pubblica quanto prima orientamenti in cui sono stabilite le modalità volte a garantire la conformità delle operazioni dell'EFSD+ alla finalità, agli obiettivi e ai criteri di ammissibilità di cui agli .
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