Art. 30 · Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati da strumenti finanziari e garanzie di bilancio

Art. 30

Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati da strumenti finanziari e garanzie di bilancio

In vigore dal 9 giu 2021
Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati da strumenti finanziari e garanzie di bilancio 1.   Oltre a quanto disposto dall', paragrafo 4, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati a titolo dello strumento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e utilizzati, rispettivamente, fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per la prima volta durante l'esercizio successivo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli stanziamenti di impegno riportati, in conformità dell', paragrafo 6, del regolamento finanziario. 2.   In aggiunta alle disposizioni dell' del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'inesecuzione totale o parziale di un'azione a titolo dello strumento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine. 3.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario. L'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario non si applica alle azioni pluriennali di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un'azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata a fini di prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento. Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche alle frazioni annue. 4.   In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, entrate e rimborsi generati da strumenti finanziari e garanzie di bilancio sono assegnati alla linea di bilancio d'origine come entrate con destinazione specifica interne, previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione. Ogni cinque anni, la Commissione esamina il contributo dato al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dagli strumenti finanziari esistenti e la loro efficacia.
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