Art. 27
Forme di finanziamento dell'Unione
In vigore dal 9 giu 2021
Forme di finanziamento dell'Unione
1. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare:
a)
sovvenzioni;
b)
appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;
c)
sostegno di bilancio;
d)
contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario;
e)
strumenti finanziari;
f)
garanzie di bilancio;
g)
operazioni di finanziamento misto;
h)
alleggerimento del debito, nel contesto di programmi in materia concordati a livello internazionale;
i)
assistenza finanziaria;
j)
esperti esterni retribuiti.
2. Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner come le organizzazioni della società civile e le autorità locali, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di attribuzione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, l'attribuzione diretta o inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, oppure somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
3. In aggiunta ai casi di cui all'articolo 195 del regolamento finanziario, la procedura di attribuzione diretta può essere utilizzata per:
a)
sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani per finanziare azioni ed esigenze di protezione d'urgenza, anche mediante meccanismi di protezione dei difensori dei diritti umani a rischio, nonché a mediatori e altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella risoluzione dei conflitti, nella riconciliazione e nella costruzione della pace, eventualmente senza necessità di cofinanziamento;
b)
sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, inclusa la violazione dei diritti umani, minacce alle istituzioni democratiche, un'escalation della crisi o di un conflitto armato, in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani, i mediatori e gli altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella riconciliazione e nella costruzione della pace operano nelle condizioni più difficili; tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e la loro durata massima è di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'esecuzione;
c)
sovvenzioni a favore dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Campus globale per i diritti umani, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese borse di studio per studenti e difensori dei diritti umani di paesi terzi;
d)
sovvenzioni di valore modesto a organizzazioni della società civile ricorrendo, per quanto possibile, a forme semplificate di finanziamento conformemente all'articolo 125 del regolamento finanziario.
Il sostegno di bilancio, anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno dei paesi partner, tenuto conto dei loro risultati e progressi con riguardo ai valori universali, alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i paesi partner. Comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e una migliore governance e integra l'impegno dei partner a riscuotere di più e a spendere meglio al fine di sostenere una crescita inclusiva e sostenibile, la creazione di posti di lavoro dignitosi, anche per i giovani, l'eliminazione della povertà e la riduzione delle disuguaglianze e di costruire e consolidare democrazie e società pacifiche. Il sostegno di bilancio contribuisce inoltre alla parità di genere.
Ogni decisione di concedere un sostegno di bilancio si basa su politiche di sostegno di bilancio approvate dall'Unione, su una chiara serie di criteri di ammissibilità e su un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.
4. Il sostegno di bilancio è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico, sociale e ambientale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità.
Nel fornire sostegno di bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i criteri di condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni.
5. L'esborso del sostegno di bilancio si fonda su indicatori che dimostrino progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il paese partner.
6. In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento, le attività sovvenzionate a titolo dello strumento e i costi sottostanti sostenuti nel 2021 possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali attività sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
7. Gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e le operazioni di finanziamento misto a titolo dello strumento sono attuati conformemente ai principi di cui all'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento finanziario e ove possibile sotto la guida della BEI, di un'istituzione finanziaria multilaterale europea, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o di un'istituzione finanziaria bilaterale europea, come le banche di sviluppo, possibilmente combinati con altre forme di sostegno finanziario, sia da parte degli Stati membri che di terzi.
I contributi agli strumenti finanziari a titolo dello strumento possono essere versati dagli Stati membri, nonché da qualsiasi entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
8. Gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 7 possono essere raggruppati in meccanismi a scopo di attuazione e rendicontazione.
9. I finanziamenti dell'Unione non generano né attivano la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.
10. Le imposte, le tasse, i dazi e gli oneri imposti dai paesi partner possono essere ammissibili al finanziamento a titolo dello strumento.
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