Art. 24 · Misure di sostegno

Art. 24

Misure di sostegno

In vigore dal 9 giu 2021
Misure di sostegno 1.   Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'attuazione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, sorveglianza, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento e per gestire le operazioni finanziate a titolo dello strumento, comprese le azioni di informazione e comunicazione, e i sistemi informatici istituzionali. 2.   Ove le spese di sostegno non siano incluse nei piani d'azione o nelle misure di cui all', la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell'Unione per le misure di sostegno può coprire: a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti appresi e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti; b) attività di ricerca e innovazione e studi su questioni pertinenti e relativa divulgazione; c) spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:947:oj#art-24