Art. 20
Approccio basato sugli incentivi
In vigore dal 9 giu 2021
Approccio basato sugli incentivi
1. A titolo indicativo, il 10 % della dotazione finanziaria fissata all', paragrafo 2, lettera a), primo trattino, per integrare le assegnazioni finanziarie indicative per paese di cui all' è destinato ai paesi e territori partner elencati nell'allegato I quale incentivo per le riforme. Tali assegnazioni sono decise sulla base delle loro prestazioni e dei progressi compiuti verso la democrazia, la buona governance e lo Stato di diritto, compresa la cooperazione con la società civile, i diritti umani, inclusa la parità di genere, la cooperazione in materia di migrazione, la governance economica e le riforme, in particolare le riforme che sono state concordate congiuntamente. I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati periodicamente, in particolare tramite relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori che indicano anche le tendenze rispetto agli anni precedenti.
2. Il paragrafo 1 non si applica al sostegno alla società civile, alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace, ai contatti interpersonali, inclusa la cooperazione tra autorità locali, al sostegno al miglioramento della situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alle crisi. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani o dello Stato di diritto, ovvero di maggiore rischio di conflitti, il sostegno a tali azioni, se del caso e ove possibile, è aumentato.
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