Art. 19
Documenti di programmazione e criteri di assegnazione
In vigore dal 9 giu 2021
Documenti di programmazione e criteri di assegnazione
1. Per i paesi e i territori partner elencati nell'allegato I, i settori prioritari per il finanziamento dell'Unione sono selezionati principalmente tra quelli inclusi negli accordi di associazione, partenariato e cooperazione, nelle agende di associazione e nelle priorità di partenariato stabilite di comune accordo o in altri documenti pertinenti, esistenti e futuri, concordati di comune accordo di cui all', paragrafo 3, lettera c), tra l'Unione e i paesi partner in formato bilaterale e multilaterale, anche, se del caso, nell'ambito del partenariato orientale e della dimensione meridionale della politica europea di vicinato, in conformità degli obiettivi specifici di cui all' e dei settori di cooperazione per i programmi geografici di cui all'allegato II.
2. In deroga all', paragrafi 2 e 3, il sostegno dell'Unione nell'ambito dei programmi geografici nell'area del vicinato differisce per forma ed entità, in considerazione delle caratteristiche seguenti del paese partner:
a)
le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popolazione, le disuguaglianze e il grado di sviluppo;
b)
l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche, ambientali e sociali;
c)
l'impegno e i progressi nel conseguimento di una democrazia radicata e sostenibile, dello Stato di diritto, della buona governance, dei diritti umani e della lotta contro la corruzione;
d)
il partenariato con l'Unione, incluso il grado di ambizione di tale partenariato;
e)
la capacità di assorbimento e l'impatto potenziale del sostegno dell'Unione a titolo dello strumento.
3. Il sostegno indicato al paragrafo 2 del presente articolo figura nei documenti di programmazione per i programmi geografici di cui all'.
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