Art. 13
Principi di programmazione per i programmi geografici
In vigore dal 9 giu 2021
Principi di programmazione per i programmi geografici
1. La programmazione dei programmi geografici si basa sui principi seguenti:
a)
fatto salvo il paragrafo 5, le azioni si basano, per quanto possibile, su un dialogo tempestivo, continuativo e inclusivo tra l'Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, con la partecipazione delle organizzazioni della società civile, dei parlamenti nazionali, regionali e locali e di altri soggetti interessati, al fine di rafforzare la titolarità democratica del processo e di incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali e regionali;
b)
ove opportuno, il periodo di programmazione è sincronizzato e allineato con i cicli strategici dei paesi partner;
c)
la programmazione può prevedere attività di cooperazione finanziate da varie fonti di cui all', paragrafo 2, e da altri programmi dell'Unione in conformità del loro atto di base.
2. La programmazione dei programmi geografici fornisce un quadro di cooperazione specifico e su misura fondato su:
a)
le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società, nonché dell'impatto di crisi prolungate e ricorrenti;
b)
la capacità e l'impegno dei partner di promuovere valori, principi e interessi comuni, compresi i diritti umani, le libertà fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto, la buona governance, la lotta contro la corruzione, lo spazio civico aperto e la parità di genere, e di sostenere obiettivi comuni e alleanze e cooperazione multilaterali, un sistema internazionale basato su regole, nonché la promozione delle priorità dell'Unione;
c)
gli impegni, compresi quelli concordati con l'Unione, e le prestazioni dei partner, definiti secondo criteri quali la riforma politica e lo sviluppo economico e sociale, la sostenibilità ambientale e l'uso efficace degli aiuti, tenendo conto delle specificità e del livello di sviluppo dei paesi partner;
d)
l'impatto potenziale dei finanziamenti dell'Unione nei paesi e nelle regioni partner;
e)
le capacità dei partner di mobilitare e utilizzare in modo efficace le risorse nazionali, come pure di accedere alle risorse finanziarie, di gestire in modo trasparente le risorse a sostegno delle priorità di sviluppo nazionali nonché le loro capacità di assorbimento.
3. Nel processo di assegnazione delle risorse è data priorità ai paesi più bisognosi, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi a basso reddito e i paesi in situazioni di crisi, post-crisi o di fragilità e vulnerabilità, compresi i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare.
4. L'Unione inoltre risponde alle sfide specifiche dei paesi a medio reddito e in particolare dei paesi provenienti da una situazione di basso reddito.
5. La cooperazione con i paesi industrializzati si concentra sulla promozione degli interessi e valori dell'Unione e reciproci, nonché degli obiettivi stabiliti di comune accordo e del multilateralismo.
6. Lo strumento contribuisce alle azioni stabilite a norma del regolamento (UE) 2021/817. Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento IPA III. Il regolamento (UE) 2021/817 si applica all'utilizzo di tali fondi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:947:oj#art-13