Art. 9 · Divieto specifico di movimento dalle zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni

Art. 9

Divieto specifico di movimento dalle zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni

In vigore dal 9 giu 2021
Divieto specifico di movimento dalle zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni 1.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichi alle partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi per quanto riguarda la peste suina classica conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 in stabilimenti designati conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento.
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