Art. 8
Divieto specifico di movimento dalle zone soggette a restrizioni di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni
In vigore dal 9 giu 2021
Divieto specifico di movimento dalle zone soggette a restrizioni di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni
Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni.
Storico versioni
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