Art. 26
Divieti specifici in relazione ai movimenti di suini selvatici
In vigore dal 9 giu 2021
Divieti specifici in relazione ai movimenti di suini selvatici
Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti di suini selvatici da parte degli operatori di cui all'articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione:
a)
all'interno dell'intero territorio dello Stato membro interessato;
b)
dall'intero territorio dello Stato membro interessato verso:
i)
altri Stati membri; e
ii)
paesi terzi.
Storico versioni
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