Art. 23
Designazione speciale di macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina
In vigore dal 9 giu 2021
Designazione speciale di macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina
1. Fatte salve le prescrizioni in materia di movimenti autorizzati di cui all', le autorità competenti degli Stati membri interessati, a seguito di una domanda presentata da un operatore del settore alimentare, designano stabilimenti per la macellazione, il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio delle carni fresche e dei prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da suini selvatici in tali zone soggette a restrizioni.
2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere che la designazione di cui al paragrafo 1 non è richiesta per gli stabilimenti che macellano, trasformano, sezionano e immagazzinano carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da suini selvatici in tali zone soggette a restrizioni purché:
a)
le carni e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina siano marcati con un bollo sanitario speciale di cui all';
b)
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano destinati unicamente allo stesso Stato membro interessato;
c)
i sottoprodotti di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano trattati o smaltiti unicamente all'interno dello stesso Stato membro.
3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati:
a)
forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri un link al sito web della loro autorità competente contenente un elenco degli stabilimenti designati e delle loro attività di cui al paragrafo 1;
b)
mantengono aggiornato l'elenco di cui alla lettera a).
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