Art. 23 · Designazione speciale di macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina

Art. 23

Designazione speciale di macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina

In vigore dal 9 giu 2021
Designazione speciale di macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina 1.   Fatte salve le prescrizioni in materia di movimenti autorizzati di cui all', le autorità competenti degli Stati membri interessati, a seguito di una domanda presentata da un operatore del settore alimentare, designano stabilimenti per la macellazione, il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio delle carni fresche e dei prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da suini selvatici in tali zone soggette a restrizioni. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere che la designazione di cui al paragrafo 1 non è richiesta per gli stabilimenti che macellano, trasformano, sezionano e immagazzinano carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da suini selvatici in tali zone soggette a restrizioni purché: a) le carni e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina siano marcati con un bollo sanitario speciale di cui all'; b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano destinati unicamente allo stesso Stato membro interessato; c) i sottoprodotti di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano trattati o smaltiti unicamente all'interno dello stesso Stato membro. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati: a) forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri un link al sito web della loro autorità competente contenente un elenco degli stabilimenti designati e delle loro attività di cui al paragrafo 1; b) mantengono aggiornato l'elenco di cui alla lettera a).
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