Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 giu 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: a) «suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae, di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429; b) «materiale germinale»: sperma, ovociti ed embrioni di suini ottenuti da suini detenuti destinati alla riproduzione artificiale; c) «materiali di categoria 2»: i sottoprodotti di origine animale di cui all' del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti; d) «materiali di categoria 3»: i sottoprodotti di origine animale di cui all' del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti.
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