Art. 2
Definizioni
In vigore dal 9 giu 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a)
«suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae, di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
b)
«materiale germinale»: sperma, ovociti ed embrioni di suini ottenuti da suini detenuti destinati alla riproduzione artificiale;
c)
«materiali di categoria 2»: i sottoprodotti di origine animale di cui all' del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;
d)
«materiali di categoria 3»: i sottoprodotti di origine animale di cui all' del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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