Art. 19 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiale germinale ottenuto da stabilimenti di materiale germinale situati in zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi

Art. 19

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiale germinale ottenuto da stabilimenti di materiale germinale situati in zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi

In vigore dal 9 giu 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiale germinale ottenuto da stabilimenti di materiale germinale situati in zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi In deroga al divieto di cui all', le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di materiale germinale provenienti da stabilimenti di materiale germinale situati in tali zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi purché: a) il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti e ottenuto da suini detenuti che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché all'; b) i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti di materiale germinale: i) per un periodo almeno pari ai 90 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale; ii) in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I per un periodo almeno pari ai 90 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale.
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