Art. 15 · Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni

Art. 15

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni

In vigore dal 9 giu 2021
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni 1.   Gli operatori spostano partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro nei casi contemplati all' del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene: a) le informazioni richieste conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e b) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento: «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.». 2.   Gli operatori spostano partite di prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro unicamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) i prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene: i) le informazioni richieste conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e ii) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento: «Prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.». 3.   Gli operatori spostano partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e macellati in macelli situati in tali zone soggette a restrizioni, da tali zone verso un altro Stato membro unicamente se tali partite sono accompagnate: a) da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene le informazioni richieste conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e b) dal seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento: «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni e macellati in zone soggette a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.». 4.   Gli operatori spostano partite di prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e trasformati in tali zone soggette a restrizioni, da tali zone verso un altro Stato membro unicamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) i prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene: i) le informazioni richieste conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e ii) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento: «Prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni e trasformati in zone soggette a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.». 5.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere che un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004, apposto sulle carni fresche o trasformate e sui prodotti a base di carne, compresi i budelli, in stabilimenti designati conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento, possa sostituire il certificato sanitario per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I per le partite di: a) carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 1; b) prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 2; c) carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e macellati in macelli situati in tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 3; d) prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e trasformati in tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 4.
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